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Cassino

Cantiere di via Grosso, il Consiglio di Stato sospende lo stop del Tar. In aula a novembre

Cuore della vicenda giudiziaria un permesso per costruire sull’area dell’ex “Arciero Marmi”

Cantiere di via Grosso, il Consiglio di Stato sospende lo stop del Tar. In aula a novembre

Il cantiere di via Grosso

Permesso per costruire sull’area dell’ex “Arciero Marmi”, arriva il pronunciamento del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, infatti, in merito al permesso di costruire sull’area di via Vincenzo Grosso, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Comune e dai titolari del permesso, le società Infranet srl e Pieffe Re cooperativa, e ha fissato l’udienza di merito per il 6 novembre prossimo.
In particolare, il Collegio presieduto da Neri ha ritenuto, infatti, che «le esigenze rappresentate dalle parti, come illustrate anche nel corso della discussione cautelare, possano essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita celebrazione dell’udienza di merito».

Il prossimo 6 novembre, il Consiglio di Stato deciderà in via definitiva in ordine alla legittimità del permesso di costruire rilasciato il 4 aprile dello scorso anno dal Comune e contestato dai ricorrenti.
Il Tar aveva annullato il permesso di costruire sull’area di via Grosso, con cui si autorizzava la demolizione di un edificio e la ricostruzione al suo posto di un fabbricato con aumento di volume coerente con gli indici di zona. La sentenza del Tar è stata impugnata sia dai beneficiari del permesso che dal Comune. A sostegno della loro impugnazione gli appellanti, attraverso i loro avvocati - Benedetta Lubrano e Manlio Formica - hanno dedotto «da un lato, quanto al fumus boni iuris l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado, nonché la legittimità del permesso di costruire e, dall’altro, sotto il profilo del periculum in mora, le molteplici problematiche connesse ad un’eventuale prolungata sospensione del cantiere aperto sui luoghi di causa».

Il Consiglio di Stato, ritenendo che le esigenze cautelari rappresentate dalle parti potessero essere efficacemente tutelate con la sollecita celebrazione dell’udienza di merito, ha quindi accolto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di primo grado. Ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

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