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Frosinone

Trasporto pubblico, nuovo ricorso della Geaf

L’ex gestore del servizio del trasporto pubblico locale chiede al Comune la risoluzione del contratto con Cialone. Dopo il no del Tar nuovo ricorso. La questione era stata sollevata anche davanti all’Autorità nazionale anticorruzione

Trasporto pubblico, nuovo ricorso della Geaf

Due mezzi del trasporto pubblico locale: prosegue al Consiglio di Stato il contenzioso legato all’esecuzione del nuovo contratto

Il servizio del trasporto pubblico finisce davanti al Consiglio di Stato. Prosegue la querelle tra l’ex gestore, la Geaf, il Comune di Frosinone, che ha aggiudicato la gestione del tpl alla Cialone, e quest’ultima. Il contenzioso oltre che in sede amministrativa ha avuto un prologo davanti all’Autorità anticorruzione.
Dopo che il Tar del Lazio, sezione di Latina, ha dichiarato lo scorso 12 luglio “inammissibile” il ricorso promosso dalla Geaf, la società, rappresentata dall’avvocato Aldo Basile, ha presentato ricorso al Consiglio Stato. Ragion per cui la giunta comunale di Frosinone per resistere in giudizio ha confermato l’incarico all’avvocato interno Marina Giannetti che ha seguito il caso al pari dell’altro legale interessato alla vicenda, l’avvocato Aldo Ceci che difende, invece, gli interessi della Cialone.

Davanti al tribunale amministrativo regionale di Latina, la Geaf ha posto due questioni: l’illegittimità del silenzio del Comune rispetto alla richiesta di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto, stipulato ad aprile del 2020 tra Comune e Cialone, per «grave inadempimento del gestore del servizio». Questione legata, tra le altre cose all’ascensore inclinato (sul quale è aperto un contenzioso tra Cialone e amministrazione comunale) e al bike sharing. La Geaf chiedeva anche la condanna del Comune a provvedere entro trenta giorni sull’istanza.
Tuttavia, il Tar, allora, aveva accolto le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune di Frosinone e dalla Cialone Tour. Nella sentenza, ora impugnata, i giudici del Tar scrivevano: «a prescindere dalla posizione dell’istante - seconda classificata nella graduatoria conclusiva della procedura di affidamento - in relazione al potere di risoluzione del contratto... è del tutto pacifico» che la questione «è sottratta alla giurisdizione amministrativa». Per i giudici il potere di autotutela «è sempre e comunque soggetto alla valutazione discrezionale dell’amministrazione» e «non è coercibile».

A conferma di ciò il Tar aveva fatto riferimento alla relazione Anac, del 13 settembre 2023: «All’esito dell’attività di monitoraggio sull’esecuzione del contratto, la quale, pur rilevando la mancata esecuzione di talune prestazioni nello stesso previste nonché l’emersione di “gravi carenze gestionali” da parte dell’amministrazione, afferma non di meno il “carattere ampiamente discrezionale della scelta relativa alla risoluzione contrattuale che può essere fondata su un’autonoma valutazione - da parte del Rup - degli interessi pubblici coinvolti».

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