Spazio satira
Scuola
17.04.2023 - 17:30
Insegnante precaria che ha sempre lavorato grazie a contratti che le venivano rinnovati di anno in anno. Dall'anno scolastico 2004/05 fino all'attuale, la docente ha avuto ben 19 rinnovi. Un "abuso" di contratti a tempo determinato che il tribunale di Frosinone ha stigmatizzato con relativa condanna del ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della ricorrente, assistita dagli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone, di otto mensilità.
La professoressa ha ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini della progressione degli stipendi, fin qui maturata durante gli anni di insegnamento con condanna del ministero a corrisponderla quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio così come le è stata riconosciuta. Dichiarati nulli i contratti a tempo determinato. L'insegnante lamentava il fatto di aver lavorato per anni alle dipendenze del ministero dell'Istruzione, ma sempre con contratti a tempo determinato per supplenze annuali. Si è rivolta al giudice del lavoro per far sì che fosse accertato l'abuso del diritto da parte del Miur e l'illegittimità dei termini apposti ai contratti. Il dicastero non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Il giudice Laura Laureti ha fatto un excursus del contenzioso sulle assunzioni a tempo determinato nel mondo della scuola attraverso alcune pronunce della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché della normativa nazionale, del 2015, adottata al fine di adeguarsi a quella europea. Tale legge, peraltro, ha autorizzato il ministero dell'Istruzione ad attuare un piano straordinario di assunzione di docenti a tempo indeterminato. Per il magistrato risulta integrata «la illegittima reiterazione di contratti a termine delineata dalla Cassazione» tanto con riguardo al tempo (i rinnovi dei contratti hanno superato la soglia dei 36 mesi) quanto per le ragioni per cui le supplenze sono state assegnate (per la copertura di posti vacanti su organico di diritto).
Inoltre, la ricorrente «non è stata immessa in ruolo in forza del piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015 né risulta altrimenti stabilizzata per l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali». Scrive il giudice: «Deve essere quindi dichiarata illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione idonea a porre rimedio al ricorso abusivo e reiterato alle assunzioni a termine».
In sostanza, l'insegnante precario, in caso di successione di contratti a termine, «non perde alcun posto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica per la quale ha lavorato ed al quale non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile. Il lavoratore a termine nel pubblico impiego perde invece la chance della occupazione alternativa migliore». Infine, il mancato riconoscimento della progressione stipendiale «crea un'ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo» in contrasto con le norme europee di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
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