«Ricevuta la notizia della rinuncia alla sospensiva da parte del Comune di Fiuggi, in merito al ricorso sulla costituzione di Egaf, ho ritenuto istituzionalmente corretto non diramare nessuna nota stampa su questa vicenda, vista la funzione istituzionale dell'Autorità d'Ambito, pur cogliendone la positività». Così in una nota Mauro Buschini, presidente dell'Egaf.
Rileva Mauro Buschini: «Mai avrei però immaginato di leggere, da parte del Comune di Fiuggi, un comunicato orientato più ad una battaglia politica che al merito della vicenda». Sottolinea il presidente dell'Egaf: «Rilevo, pur nel totale rispetto per tutte le azioni che l'Amministrazione vorrà intraprendere, che ritirare la sospensiva, nell'ambito di un ricorso al Tar, non corrisponda al rafforzamento delle proprie argomentazioni».
Prosegue: «Ricordo che l'istituzione degli Ambiti per la gestione dei rifiuti è il modello di organizzazione previsto dal Testo Unico Ambientale, dal Piano Rifiuti Regionale e da una legge regionale che ne regolamenta il funzionamento. Le Regioni si sono adeguate a queste norme ed alcune lo hanno fatto da diversi anni con miglioramenti evidenti per l'organizzazione del sistema, per la sua sostenibilità ed il contenimento dei costi. Portare avanti una battaglia politica su questa istituzione lo trovo sbagliato e costoso».
Mercoledì scorso il Comune di Fiuggi ha deciso di ampliare i motivi di contestazione nel ricorso contro l'Egato Ambiente Frosinone. Contestualmente c'è stata la rinuncia alla richiesta di sospensiva avanzata nel ricorso originario. Con riserva di riproporla, in attesa della presentazione degli ulteriori motivi di ricorso. Il Comune di Fiuggi in una nota ha fatto sapere che «si è determinato a proporre motivi aggiunti anche al fine di impugnare l'atto della Regione n. 5758 del 9.2.2023, depositato in giudizio dalle controparti il 17 febbraio 2023. L'atto di motivi aggiunti sarà notificato entro il 18 aprile 2023 e depositato entro il 22 aprile 2023». Con l'atto in questione, fa sapere il Comune, «la Regione Lazio ha dichiarato di rettificare l'impugnata delibera di giunta regionale n. 1063/2022 proprio alla luce dei motivi di ricorso 2, 6 e 7, la cui fondatezza è stata ammessa in giudizio dalla stessa Regione e da Egaf».