Ottiene 98 all'esame di maturità ma sente di meritare di più in virtù di un percorso scolastico eccellente e anche in riferimento ai punteggi assegnati a chi quello stesso percorso lo aveva condotto in maniera meno brillante.
Così parte il ricorso al Tar per valutare i criteri di assegnazione dei punteggi in fase di esame di Stato. E i giudici danno ragione alla studentessa del liceo Scientifico, annullando gli atti degli esaminatori e riconoscendo il meritato "cento".
Complesse le valutazioni sulle quali si basano i punteggi finali degli alunni. I calcoli vengono effettuati su crediti, voti e un bonus di cinque punti. Chi rientra nella prima fascia scolastica ha accesso a uno o due punti, chi si trova nella seconda fascia può avere dai 3 ai 4 punti e chi ha il merito più elevato e si trova nella terza fascia può ottenere da uno a 5 punti. Alla fine, il criterio sembra essere penalizzante proprio per chi ha un percorso scolastico lungimirante.
Così una studentessa neo diplomata si è rivolta all'avvocato Giuseppe Di Mascio per l'annullamento del giudizio finale pubblicato il 2 luglio 2022 e relativo all'esame di Stato sostenuto dalla ricorrente presso il Liceo scientifico statale "G. Pellecchia" di Cassino e, in particolare, della votazione di 98/100 conseguita e per l'annullamento delle determinazioni assunte nel verbale n. 2 della riunione plenaria delle due sottocommissioni di esame del 20 giugno 2022 in ordine all'attribuzione del punteggio integrativo, il cosiddetto bonus.
La giovane ha sostenuto presso il Liceo scientifico statale G. Pellecchia di Cassino l'esame conclusivo del ciclo di istruzione secondaria superiore nell'anno scolastico 2021/22, riportando un punteggio di 98/100. In particolare, la votazione finale è stata determinata dalla sommatoria del credito derivante dalla carriera scolastica pregressa, pari a 48 punti, di quanto da lei conseguito nelle tre prove d'esame, per un totale di ulteriori 48 punti, nonché di 2 punti integrativi su di un massimo di 5 del "bonus" attribuiti dalla sottocommissione d'esame. Dopo l'accesso ai documenti amministrativi il ricorso si è focalizzato propri sulla valutazione della commissione nell'assegnazione di quei "soli" due punti in fase di assegnazione del bonus. I giudici hanno ritenuto, tra i vari elementi accolti, anche che «avendo la studentessa riportato un così lusinghiero giudizio in sede di prova orale, rimangono oscure le ragioni per le quali una simile prestazione di eccellenza possa essere stata, poi, considerata come unica ragione tale da determinare l'attribuzione di soli 2 dei 5 punti di bonus a disposizione della commissione d'esame, manifestandosi così un palese eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento e patente illogicità». Così il ricorso è stato accolto e l'amministrazione condannata al pagamento delle spese di giudizio pari a tremila euro.