Il devastante incendio appiccato all'ex polveriera, inibisce i terreni interessati da qualsiasi attività.
Il rogo di lunedì pomeriggio, con strascichi nella giornata di ieri, oltre ad avere costretto le forze sul campo a un lavoro rischioso e massacrante, ha creato una serie di incognite dalle conseguenze ugualmente devastanti. La legge, infatti, prevede per le aree interessate dal fuoco, una serie di divieti, sanzioni e prescrizioni. Dalla lettura degli articoli 2 e 10 del Codice civile, 1 e 2 della legge quadro sugli incendi boschivi (n° 353 del 2000) emerge che la definizione di "incendio boschivo" di cui all'articolo 2 si riferisce ad aree (boscate, cespugliate o arborate) più ampie di quelle richiamate nel comma 1 dell'articolo 10 che limita, invece, l'applicazione di divieti, prescrizioni e sanzioni soltanto a "zone boscate e pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco": vale a dire, un insieme di aree naturali e vegetali più delimitato rispetto a quello precedente.
I divieti sulle zone percorse dal fuoco, sono di differente durata: per 15 anni le aree non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio; per 10 anni è vietata realizzazione di edifici; per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e ingegneria ambientale; per 10 anni sono vietati il pascolo e la caccia.
La legge 353/2000, all'articolo 10 comma 2, ha introdotto l'obbligo da parte dei Comuni di realizzare il catasto delle aree interessate dal fuoco, introducendo un vincolo per l'utilizzi del suolo in tali aree e per questi fini.
Gli uffici comunali di Anagni non sembra siano stati solerti in occasione degli incendi registrati dal 2006 a oggi, e il Corpo Forestale prima della soppressione stava intervenendo sul tema. Intanto, proseguono le indagini avviate dai carabinieri del maggiore Matteo Demartis per identificare il o i piromani responsabili dell'accaduto. Le fiamme, innescate in diversi punti, hanno provocato un vero inferno, un reato che non può restare impunito.