Il Comune è stato chiamato in giudizio davanti la Corte di Cassazione per una vicenda legata a lavori di riparazione degli edifici a seguito dei danni subiti dal terremoto del 1984. Questi i fatti. Nel 2005 il Comune di Villa Latina incaricava un legale di San Donato Val di Comino ad agire contro i signori S. T. e E. V. per il recupero della somma di 37.526 euro corrispondente al buono contributo loro concesso a seguito del sisma del maggio 1984, recupero determinato dal fatto che i beneficiari del contributo non avevano completato in tempo utile gli interventi di riparazione del fabbricato di loro proprietà, secondo quanto prevede l'ordinanza numero 905.
Nel 2017, il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda condannando S. T. alla restituzione della somma, oltre interessi e spese; successivamente, però, lo stesso S. T. ricorse davanti la Corte d'appello di Roma il cui giudizio si è concluso l'anno scorso e contro la sentenza emessa, veniva proposto ricorso in Cassazione dalla ditta che aveva eseguito i lavori presso il fabbricato di S. T. ed E. V., ditta soccombente nel giudizio di secondo grado, atto di cui il Comune di Villa Latina veniva a conoscenza all'inizio di quest'anno.
Dunque, ancora una volta il Comune di Villa Latina si trova ad avere a che fare con situazioni che lo riportano indietro di quasi quarant'anni, ai tempi, cioè del sisma del 1984 e delle conseguenze fatte di danni arrecati agli edifici pubblici e privati e ai relativi interventi per ripristinare l'agibilità degli stessi. Villa Latina ha ancora diverse pratiche di terremoto (tra riattazione e ricostruzione) che aspettano di vedere la conclusione dell'iter, ma che si trovano, loro malgrado, in attesa che qualcuno finanzi le opere in quanto, nel 2002, per una decisione dell'allora governo nazionale, i fondi nel frattempo erogati furono bloccati e le pratiche e i cantieri si fermarono.
Per la verità, nel recente passato c'è stata qualche pratica che è stata riesumata con i lavori messi in cantiere, ma il caso portato in Cassazione per presunti ritardi nel completamento dei lavori dalla ditta che aveva eseguito l'intervento presso il fabbricato di S. T. ed E. V. è il primo.