Autovelox, senza la foto dell'infrazione al momento della contestazione la multa non è valida. Un principio rivoluzionario, quello sancito dal giudice di pace di Cassino, destinato a rappresentare un apripista per molti casi affini. Il primo ricorso a una sanzione di oltre 700 euro elevata a carico del conducente di un mezzo di una ditta di trasporti di Frosinone in A1, nel territorio compreso tra Cassino e Aquino, risale al settembre del 2021. Un ricorso alla Prefettura, però rigettato. Ma l'avvocato Roberto Iacovacci, legale del Foro di Latina, specializzato in materia di opposizioni a sanzioni amministrative a livello nazionale, si è rivolto al giudice di pace di Cassino sottolineando un elemento dirimente: la centralità della foto come prova principe per accertare che l'infrazione contestata sia stata commessa proprio dalla persona a cui viene inviata. Cioè se le verifiche vengono supportate solo da una analisi documentale, il verbale non ha più alcun valore probatorio precostituito. Così come sancito anche dalla Cassazione.
Il giudice Di Zazzo ha accolto la linea dell'avvocato Iacovacci e ha annullato la multa. «Il verbale di accertamento della violazione fa piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o valutazioni del verbalizzante. La Suprema Corte, peraltro, nel ribadire che verbali redatti da pubblici ufficiali fanno prova dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza, ha più specificatamente precisato che le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito» scrive il giudice.
Nel caso di specie «la parte resistente, sulla quale incombe l'one re di provare la legittimità del provvedimento impugnato, non ha depositato alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell'automezzo, risalire al modello o ad altri elementi utili alla sua identificazione come ad esempio il colore del veicolo o altri segni distintivi tali da essere considerati prove sufficienti della responsabilità da parte del ricorrente».