Bolletta dell'acqua troppo cara, l'utente non ci sta e la contesta. Il giudice di pace di Cassino accoglie in pieno la tesi della difesa e annulla l'ordinanza del gestore.
La bolletta in questione, recapitata a un pensionato di Roccasecca, superava i mille euro per alcune mensilità arretrate.
In realtà più che di bolletta si dovrebbe parlare di una vera ingiunzione di pagamento, un'ordinanza del gestore Acea Ato 5 che lasciava poco margine all'utente. Se non quello delle vie legali. Così il pensionato, rappresentato dall'avvocato Gabriele Picano, ha deciso di andare in tribunale per far valere le proprie ragioni.
L'avvocato Picano nell'opposizione presentata ha evidenziato che si trattava di consumi non effettivi ma presunti. Il giudice accogliendo la tesi dell'avvocato Picano ha dichiarato che era onere del gestore idrico dimostrare che i consumi addebitati all'utente non fossero meramente forfettari ovvero scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
Il giudice, citando più pronunciamenti della Cassazione, ha infatti sottolineato: «La fattura emessa dal gestore non può di per sé costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa. In relazione alla sua formazione unilaterale si inquadra - prosegue - tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito» si legge nella sentenza. «Pertanto, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite». L'onere del gestore, continua il giudice, è di dimostrare «la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato fornito nella fattura».
Tale prova non è stata fornita nel giudizio da parte di Acea Ato 5 e pertanto il giudice di pace di Cassino ha annullato l'ordinanza di ingiunzione a carico dell'utente con un notevole risparmio economico per lo stesso.