Green pass al lavoro, meno 2. Venerdì si parte con l'obbligo di avere la certificazione verde per andare sul posto di lavoro. Il presidente del Consiglio dei ministri ha varato il Dpcm con le linee guida sul green pass. E resta la linea dura: chi non ha o non esibisce il green pass non può entrare e, se è già entrato, va immediatamente allontanato dal posto di lavoro. Chi ne esibisce uno falso sarà denunciato. Confermata la possibilità di segnalare gli inadempienti al prefetto, nonostante la norma abbia suscitato diverse obiezioni essendo, sul punto, in contrasto con altra disciplina che prevede che la segnalazione venga fatta da personale Asl, Inail o ispettori del lavoro.

«L'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso delle predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione», si legge nel Dpcm.

Nelle linee guida si precisa poi che «il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile».

Si tiene conto che sui luoghi di lavoro entra anche personale esterno. E, quindi, «tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione».

L'obbligo di green pass incombe anche ai dipendenti delle imprese di pulizia, di ristorazione, della manutenzione, agli addetti al rifornimento dei distributori automatici di caffè, il personale chiamato occasionalmente, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione e i corrieri. Pertanto, l'unica categoria esentata per l'acceso agli uffici pubblici è l'utenza, mentre il green pass è richiesto per i visitatori che, a qualunque titolo, entrano.

Il soggetto preposto al controllo del green pass è il datore di lavoro, che può delegare «a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale». Sulle modalità di svolgimento delle verifiche si dà atto che «l'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici».

Nel caso si accerti, successivamente, che un lavoratore è entrato pur privo di green pass «il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative». Stessa sanzione per chi rifiuta di esibire il "passaporto" verde.
Si prevede, nel caso la verifica non avvenga all'ingresso, che si «proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa».

Laddove i controlli vengono effettuati all'ingresso, viene concessa la possibilità di «effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera».
Con riferimento alle disposizioni sulla privacy, invece, «non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste».

Senza green pass non si può nemmeno usufruire dello smart working: «Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza».
Per chi non è in regola con il green pass scatta pure la segnalazione al prefetto. Si legge nel Dpcm che «ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione... al prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa».
Oltre alla sanziona amministrativa, tuttavia, non si esclude «la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui». Nelle giornate di mancata presenza per assenza del green pass, «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento», compresa «qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale)».

Si raccomanda alle aziende di effettuare i controlli in modo da non determinare code o ritardi e di farlo in maniera compatibile con le norme sulla privacy. Per le amministrazioni è prevista la possibilità di ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro» per evitare assembramenti.

Il bollettino
Sono 12 i nuovi positivi in provincia di Frosinone con 41 negativizzati, nessun decesso e sempre 12 ricoverati (come ormai avviene d atre giorni a questa parte). I casi settimanali sono 20, tre in più di quella precedente ma anche 21 in meno di quella prima ancora. I nuovi casi sono di Anagni, Boville Ernica, Ferentino e Sora tutti con 2, di Acuto, Amaseno, Esperia e Fiuggi con 1. A ottobre i positivi sono 215 a 17,91 di media. Scende ancora, complice il rialzo dei tamponi (780), il tasso di positività all'1,53%, mentre risale leggermente a 28,09 l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni.