IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR)
VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in
particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;
VISTI:
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2, e l'art. 3, comma 1;

il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72,
recante: "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2";
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui testo coordinato è stato
pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
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il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020",
convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito con modificazioni dalla L.
29 gennaio 2021, n. 6;
il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021" che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19";

VISTO il documento recante "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", predisposto dal Ministero
della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome
che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella
stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 1862/2021 nella parte in cui accoglie il ricorso per motivi aggiunti
e, per l'effetto, annulla la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. ii) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, laddove, in combinato disposto con l'allegato
n. 24, esclude gli "estetisti" dai "servizi alla persona" erogabili in zona rossa;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze della Regione e i provvedimenti di rilievo nazionale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto l'
"Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del
rischio e misure di controllo",
CONSIDERATO che:
sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo
efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste la trasmissione diffusa
del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;
in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati presso il Comune
di Monte San Giovanni Campano (16-22 febbraio 2021), il SERESMi ha evidenziato in data 25
febbraio 2021 una situazione di criticità sia connessa all'aumento progressivo dei casi di positività
complessivi: n. 98 nuove positività per SARS-CoV-2, con un incremento progressivo nel corso della
settimana osservata per un tasso di incidenza settimanale pari a 7.84 x 1000 abitanti;
oltre a cluster domestici (dall'inizio di febbraio 131 casi) alcuni cluster sembrerebbero riconducibili
ad un focolaio epidemico avvenuto in ambito lavorativo con inizio 12 febbraio 2021, con successivo
coinvolgimento secondario in ambiti scolastici e familiari;

sono state registrate nei giorni 23 e 24 febbraio numerose nuove positività con una crescita
esponenziale nella curva dei contagi fino a registrare una incidenza cumulativa di 12 casi per 1000
abitanti, facendo presupporre la presenza di varianti per la quale sono in corso ulteriori
approfondimenti diagnostici;
RITENUTO, pertanto, opportuno dare seguito alla proposta della ASL e dettare misure specifiche di
restrizione per i prossimi 14 giorni durante i quali si procederà al costante monitoraggio
dell'evoluzione epidemiologica;
COMUNICATA l'adozione del presente provvedimento, per le vie brevi, al Prefetto di Frosinone, al
CTS e al Ministro della Salute;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il
diffondersi del virus;
emana la seguente ordinanza:
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, per il Comune, a decorrere dalle ore 1:00 del 27 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi,
ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del
virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure:

a) E' individuata quale zona rossa il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) al quale si
applicano le misure più restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito
descritte e adeguate in esito al decreto legge del 23 febbraio 2021, n.15;
b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all'interno del Comune,
salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute;
c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all'abitazione di coloro che fossero alla
data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a
raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
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d) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato
sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché
sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi
e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i
tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
e) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a
condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o
contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle
identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto é consentito esclusivamente fino alle
ore 18,00. Restano comunque aperti glivesercizi di somministrazione di alimenti e bevande
siti nelle aree divservizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
f) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche
svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;
g) sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva;

h) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con
obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo
svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
i) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria,
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività
scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; si applicano, ove disposte, le
misure di maggior rigore adottate dalle autorità competenti, in accordo con l'ASL
territorialmente competente;

j) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il
proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i
corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate
dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono
proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo
il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato
18, nonchè sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-
19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
k) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato
24 al DPCM 14 gennaio 2021, fermo quanto disposto dalla sentenza TAR Lazio n. 1862/2021,
riguardante la prosecuzione delle attività dei centri estetici;

l) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza
presta la propria attivita' lavorativa in modalità agile;
m) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di
cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli
121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza;
n) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono
offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemica;
o) E' disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono
creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e
deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
p) È fortemente raccomandandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche
all'interno delle abitazioni private;
q) È demandata alla ASL di Frosinone di assumere, in accordo con il Comune di Monte San
Giovanni Campano, ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica
della situazione epidemiologica;
r) Il SERESMI procederà, in collaborazione con la ASL di Frosinone, all'aggiornamento
dell'andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nel Comune di Monte San
Giovanni Campano nel corso dei 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
per ogni eventuale diversa e ulteriore misura.
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto fino al 14° giorno successivo alla sua
entrata in vigore.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì,
sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica
individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Sindaco del Comune di Monte
San Giovanni Campano, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto
di Frosinone e agli altri Prefetti del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Anche Monte San Giovanni Campano diventa zona rossa, come del resto era nell'aria vista l'impennata di contagi registrata negli ultimi giorni in paese. Il Governatore della Regione Lazio Nicla Zingaretti, preso atto della situazione, poco fa ha firmato l'ordinanza con la quale il paese viene dichiarato zona rossa e di fatto blindato. Dopo Torrice, si tratta del secondo comune ciociaro a subire tale provvedimento restrittivo. A conferma di una situazione ormai ai livelli di massima allerta in tutta la provincia, nella quale si registra un esponenziale aumento dei contagi e dei decessi.

L'ordinanza sarà in vigore dall'una di stanotte e per i successivi 14 giorni. Colonne di mezzi delle forze dell'ordine, coordinate dalla Prefettura, sono già in marcia verso il paese per garantire i necessari controlli. 

SEGUONO AGGIORNAMENTI 

di: Danilo Del Greco