Contributi a fondo perduto: ci siamo! Con il decreto Rilancio, il Governo ha deciso di erogare un contributo a fondo perduto per  le piccole aziende che hanno registrato un forte calo del fatturato. A differenza del bonus di 600 euro erogato nel mese di marzo e di aprile, questo contributo spetta anche ai pensionati che continuano ad esercitare l'attività di lavoro autonomo e anche ai lavoratori autonomi che percepiscono una quota di reddito da lavoro dipendente.

Il contributo a fondo perduto, previsto dal "decreto Rilancio" (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica. 

I requisiti per accedere
Possono ottenere l'agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. E' necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni: aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del mese di aprile 2019; aver iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018; avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
L'Agenzia delle Entrate spiega in una circolare, firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini che l'accesso è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. E ancora, prosegue la circolare, tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge 190 del 2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Il contributo guarda anche a chi ha avviato l'attività dal primo gennaio 2019, per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto Covid-19 spetta anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Come e quando chiedere il contributo
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.  In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (Pec).