L'esperta in Diritto del trasporto aereo Veronica Quatrana, fondatrice di Sos Air, denuncia lo strapotere delle lobby delle compagnie aeree contro i diritti dei consumatori.

Parliamo di rimborsi...
«Il Dl 2 marzo 2020, numero 9 è stato il primo provvedimento a prevedere il diritto dei passeggeri al rimborso e ha riguardato dapprima solo le persone residenti nelle "zone rosse", coloro che erano sottoposti alla quarantena e quelli che erano risultati positivi al Covid-19. Secondo tale norma, il rimborso doveva avvenire con la restituzione del prezzo o l'emissione di un voucher di pari importo, valido per un anno dalla sua emissione. Poi con il Dl 17 marzo 2020 numero 18, il "Cura Italia", veniva esplicitata l'impossibilità oggettiva di partire e quindi il relativo diritto al rimborso. Molti, da subito, i dubbi relativi a chi spettasse la scelta tra rimborso e voucher. Nello studio legale di Frosinone di piazza Caduti di Via Fani 2/A così come sulla pagina Facebook "Sos Air", abbiamo accolto migliaia di richieste da parte di passeggeri che si sono visti rifiutare le domande di rimborso ricevendo il più delle volte voucher con validità un anno. In alcuni casi le compagnie hanno addirittura inoltrato una risposta automatica a cui era tecnicamente impossibile dare seguito. Con i colleghi di studio ci siamo adoperati da subito per sottoporre ai tribunali competenti le richieste dei passeggeri per ottenere la restituzione del prezzo pagato per i biglietti non usufruiti».

Oggi la situazione dei rimborsi è nettamente cambiata, ma a sfavore dei consumatori...
«La conversione del decreto "Cura Italia" in legge ha comportato modifiche nella disciplina dei rimborsiincludendo, traleipotesi in cui il prezzo del viaggio/pacchetto turistico/soggiorno potrà essere rimborsato tramite voucher, anche la cancellazione del viaggio, soggiorno o pacchetto turistico effettuata dai vettori, strutture ricettive e organizzatori. Nel caso in cui il viaggiatore non possa partire, ha diritto a ricevere il rimborso in denaro o un voucher (da utilizzare entro un anno dall'emissione) di importo pari al prezzo pagato per il titolo di viaggio ma è il vettore a poter scegliere tra rimborso in denaro o voucher. La legge 24/4/20 numero 27 dispone infatti che il voucher assolve gli obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario».

I diritti dei passeggeri sono stati dunque illegittimamente compressi?
«Sì, poiché la maggior parte delle volte al consumatore è stata prospettata solo la possibilità di recuperare il denaro con un'altra prenotazione. Una soluzione inaccettabile per i più: pensiamo, ad esempio, a quei viaggi non ripetibili per motivi di studio o lavoro.
Il Governo italiano ha preferito far prevalere le lobby delle compagnie aeree sui diritti dei consumatori a differenza di altri Stati che hanno prospettato alla Commissione europea la possibilità per i passeggeri di ricevere il rimborso in denaro qualora non riuscissero a utilizzare il voucher entro l'anno dall'emissione. Lo strapotere delle aziende è stato accentuato anche dalla sentenza emessa di recente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea cheha stravolto, come se non bastasse, la normativa relativa al foro competente per le controversie in diritto del trasporto aereo. Fino a qualche mese fa, difatti, un passeggero residente a Palermo che subiva un disservizio aereo poteva citare in giudizio la compagnia innanzi al tribunale di Palermo, città di sua residenza. Oggi, lo stesso passeggero dovrà adire, per ottenere la compensazione pecuniaria, il giudice del luogo di partenza o arrivo del volo e, per avere il risarcimento del danno supplementare, dovrà prendere come riferimento il domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o il tribunale del luogo di destinazione con ciò che ne consegue in termini logistici ed economici».