Il codice di diritto canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino codex iuris canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino.

Il nuovo CIC è stato promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno. L’articolo 1331 prevede che: allo scomunicato è fatto divieto di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell’Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti; di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici Le censure previste qualsiasi, o di porre atti di governo.

Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, 1) il reo, se vuole agire contro il disposto del primo paragrafo numero 1, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave; 2) pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del paragrafo 1, numero 3, sono illeciti; 3) incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4) non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa; 5) non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.