È stata concepita come un mezzo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, comprende aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche con l'obiettivo di promuovere o rilanciare territori in situazioni di disagio o degrado socio-economico. Tra le misure previste, premialità con incremento di volumi o superfici (si arriva, in alcuni casi, fino al 40 per cento), ma anche delocalizzazioni e cambi di destinazione d'uso.

Ai Comuni è affidato un ruolo centrale nella scelta e nella valutazione degli interventi. La legge disciplina i programmi di rigenerazione urbana, gli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, gli interventi per il miglioramento sismico e l'efficienza energetica, nonché i cosiddetti interventi diretti. Gli interventi di rigenerazione e recupero saranno consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici realizzati legittimamente o sanati. Ma essi sono espressamente esclusi dalle zone con vincolo di inedificabilità assoluta e dalle aree protette, tranne nelle zone qualificate paesaggio degli insediamenti urbani" dal Ptpr.

È comunque fatto salvo quanto consentito dai piani di ciascuna area naturale e dalla legge regionale 29/1997 (le Norme in materia di aree protette regionali"). Escluse le aree agricole, tranne che in alcune circostanze, legate alla presenza di insediamenti riconosciuti dal piano territoriale paesistico (Ptpr). Sono comunque applicabili, in zona agricola, le disposizioni sugli interventi diretti, che consentono incrementi fino al 20 per cento della volumetria o della superficie. Il caso dei centri storici Fuori dai programmi di rigenerazione sono rimasti gli insediamenti urbani storici individuati come tali dal Ptpr. Argomento, questo rinviato al prossimo "mini collegato"

Il recupero dei sottotetti

Tra le varie disposizioni finali e di dettaglio approvate c'è la legge per il recupero dei sottotetti, la n. 13 del 2009. È stata resa applicabile a quelli ultimati al 1 giugno 2017. Il limite precedente era al 31 dicembre 2013.

Le domande in Comune

Le istanze relative ad interventi possono essere presentate entro il 19 agosto 2017. Le disposizioni per la rigenerazione urbana stabiliscono che l'edificio debba essere ultimato entro la data del 31 dicembre 2013, mentre il titolo edilizio in sanatoria o l'attestazione di avvenuta formazione dell'assenso possono intervenire anche successivamente alla predetta data, purché entro il termine di cui all'articolo 3, comma 89, della Legge Regionale 17/2016. Conseguentemente, qualora ricorrano i presupposti di cui al periodo precedente, le Dia e le domande per il rilascio del permesso di costruire possono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande possono essere presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Frosinone (0775/265229), in via Armando Fabi, il lunedì e il venerdì mattina (9-13) oppure il mercoledì pomeriggio (15.30-17.30).