Il giudice del Tribunale di Frosinone Gianluca Mauro Pellegrini ha emesso un’ordinanza con cui rigetta il ricorso ex art. 700 promosso da un importante hotel di Fiuggi, moroso nei confronti di Acea Ato 5 per oltre 276.000 euro, a cui la Società aveva interrotto il flusso idrico, ritenendolo “infondato”, e condanna la struttura ricettiva alle spese di lite per un importo pari a circa 5.000 euro. Ma ricapitolando l’intera vicenda: l’hotel aveva proposto ricorso ex art. 700 per ottenere dal Tribunale un provvedimento d’urgenza che ordinasse ad Acea Ato 5 di ripristinare il flusso idrico a seguito di interruzione operata dal gestore per forte morosità, pari a circa 267.000 euro. L’hotel, nel ricorso, spiegava di non dovere 267.929 euro ad Acea Ato 5, importo che gli era stato fatturato, ma “soltanto” 106.589 euro, in base a quanto emergeva da un calcolo effettuato da propri consulenti sulla base di non ben accertati parametri. Di questi l’hotel dichiarava di aver pagato poco più di 53.000 mentre 52.000 circa restavano da saldare.Ma i giudici hanno accertato che “la sospensione della fornitura idrica da parte di Acea Ato 5 si giustifica in funzione del persistente inadempimento dell’albergo che per sua stessa ammissione risulta moroso nel pagamento di numerose fatture, alcune delle quali risalgono al 2012”. L’attività istruttoria svolta nel giudizio infatti “non ha evidenziato anomalie nella fatturazione dei consumi da parte di Acea Ato 5”. Dall’ordinanza emerge anche un altro passaggio chiave: l’hotel nel ricorso contestava anche il fatto che la Società non avesse effettuato due letture annue del contatore. Il giudice anche in questo caso ha riconosciuto le ragioni del gestore: “Poiché il contatore è ubicato all’interno della proprietà della struttura – si legge nell’ordinanza – e non è quindi possibile accedervi senza il consenso del titolare dell’utenza, nel caso di specie la lettura dei consumi effettivi è avvenuta con una periodicità minore rispetto a quella prevista, ciò ha comportato l’emanazione di fatture aventi ad oggetto il conguaglio dei consumi di acqua relativi agli anni precedenti”. Come noto, infatti, la fattura viene emessa o sulla base di consumi effettivi o in base a una stima di consumi presunti, con successivo conguaglio alla prima lettura effettiva eseguita. “Si deve pertanto ritenere – conclude il Giudice – che non vi siano elementi per affermare che il rifiuto dell’hotel di pagare il corrispettivo fatturato in questi anni fosse giustificato dall’inesistenza del credito vantato dal gestore idrico o da irregolarità commesse nella fatturazione. Trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza (a fronte di fatture emesse per oltre 260.000 euro la ricorrente afferma di aver pagato poco più di 50.000 euro) esso giustifica la decisione di Acea Ato 5 di sospendere la fornitura del servizio idrico, quale legittimo strumento di autotutela nei confronti di contraente inadempiente”. Infine il giudice fa notare che “la sospensione del servizio idrico non può essere ritenuta contraria a buona fede sia perché l’inadempimento dell’albergo è stato sistematico e di non scarsa importanza, sia perché la sospensione del servizio è stata preceduta, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dall’invio di numerosi solleciti di pagamento”.