La violenza in una casa famiglia per minori. Il caso che diventa nazionale. I minori arrestati e condannati (nonostante la ritrattazione della donna). Nel mezzo il Comune di Fiuggi che opta per la chiusura del centro. Ora l’ordinanza è stata ritenuta illegittima dal Tar di Latina che ha accolto il ricorso della cooperativa che gestiva la struttura per minori. Il Comune ora dovrà pagare i danni.

A seguito del grave episodio, il Comune aveva revocato l’autorizzazione con contestuale chiusura del centro. Un provvedimento contestato dalla cooperativa per «eccesso di potere» e «violazione del principio di proporzionalità».

Il Tar aveva accolto la sospensiva, anche se il Comune aveva riordinato la chiusura contando sul fatto che la cooperativa aveva perso la disponibilità dell’immobile. E dato che tale provvedimento non è stato impugnato, il Tar si è limitato a decidere sulla legittimità dell’atto, senza valutare un possibile annullamento, tanto più che la coop ha poi trasferito il personale ad Alatri.

La coop che si è riservata di proporre un’azione risarcitoria ha ottenuto la dichiarazione di illegittimità dell’ordinanza. A nulla è valsa l’obiezione del Comune secondo cui la ricorrente avrebbe sottoscritto un rilascio consensuale dell’immobile già prima dell’ordinanza. Che richiamava le disposizioni per irregolarità nella gestione delle strutture socio-assistenziale e il testo unico degli enti locali. Ma per il Tar la «commistionedipoteri hainfluitosuill’illegittimità dell’ordinanza».

Le «gravi violazioni di legge e le gravi disfunzioni assistenziali» alla base del provvedimento vengono ricondotte «soprattutto all’episodio criminoso,episodio che, però, di per sè non avrebbe potuto giustificare l’irrogazione delle sanzioni». Non più sussistenti nemmeno i presupposti a tutela dell’incolumità pubblica, stante l’arresto dei presunti responsabili, come anche altre circostanze «enfatizzate dall’ordinanza» ma «contraddette da precedenti accertamenti ispettivi».

Al contrario il Comune avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio, non avendolo fatto, l’ordinanza difetta di proporzionalità. Il Tar ha poi segnalato all’Agenzia delle entrate «quanto riferito e documentato dalla ricorrente» sul contratto di comodato dell’immobile che avrebbe «in realtà dissimulato un contratto di locazione». Comune condannato anche al pagamento di 2.000 euro di spese legali.