La sentenza
06.10.2021 - 11:30
Riceve una multa per le cinture, fa ricorso e vince.
E dunque nel dubbio va accolta l'opposizione contro la sanzione accessoria della decurtazione, che ben può essere proposta anche se la sanzione pecuniaria risulta pagata dal proprietario del veicolo.
Punti di vista differenti tra le parti hanno persuaso il verbalizzato a contestare la multa e fare ricorso al giudice di pace di Ferentino. L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione appartiene a una materia parapenalistica: il dubbio gioca a favore del trasgressore e quindi il rimedio esperito deve essere accolto.
È l'amministrazione, in quanto attrice sostanziale, che deve fornire la prova concreta che sia fondato l'accertamento posto alla base della pretesa. Ma il verbale della Municipale risulta fondato sulla percezione sensoriale dell'agente. Di più. Il veicolo "incriminato" è in movimento e la distanza a cui si trova l'agente esclude che l'accertamento sia sufficiente a sanzionare la pretesa infrazione: è stata la Cassazione a negare la fede privilegiata al verbale sugli accadimenti che sono mediati dall'occasionale percezione sensoriale del poliziotto e che «si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo» (cfr. sentenza 17106/02).
Il conducente del veicolo, infine, può impugnare il taglio dei punti nonostante la multa pagata perché risulterebbe irragionevole sottrarre la sanzione accessoria al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale. Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", il ricorso è stato accolto dal giudice di pace con tanto di sospiro di sollievo.
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