In tempo di scadenze per Imu e Tasi, la commissione tributaria provinciale interviene per bocciare un accertamento della vecchia Ici del Comune di Frosinone. Accolto, infatti, il ricorso di una contribuente ciociara contro la richiesta di pagamento, da parte dell’ente di piazza VI dicembre, dell’imposta dell’Ici per l’anno 2010, più sanzioni e interessi, per un importo di 2.579 euro. La donna ha proposto ricorso alla commissione tributaria che, con una sentenza firmata dal presidente e relatore Costantino Ferrara, ha stabilito, sulla base anche di una vecchia pronuncia della Cassazione, che in casi come questo il Comune deve allegare la delibera all’accertamento.

Questo per consentire di verificare quali calcoli abbia fatto il Comune per stabilire il proprio credito e per evitare, al contrario, che sia il cittadino a doversi far carico di «difficili operazioni interpretative». In sostanza l’onere di dimostrare l’erroneità dei calcoli spetta all’ente e non al contribuente. Anche per metterlo in condizione di contestare immediatamente le pretese a fondamento dell’accertamento. In pratica la questione sul tavolo era relativa a un parziale versamento della vecchia imposta sulla casa.

Il Comune reclamava la restante quota dell’imposta su un’area fabbricabile e due immobili di proprietà della ricorrente. Quest’ultima nel ricorso ne chiedeva l’annullamento per carenza di motivazione. Ovviamente, il Comune, costituitosi in giudizio, sosteneva il rigetto integrale dell’atto. Dal canto suo la commissione, esaminati gli atti della causa, ha rilevato che «dall’avviso di accertamento non si comprende l’iter logico giuridico seguito dal Comune di Frosinone, poiché non risultano indicati gli elementi specifici a sostegno dell’attribuzione del valore venale degli immobili come tutti gli elementi e i parametri di riferimento e l’esposizione dei calcoli effettuati per dimostrare i risultati ottenuti».

In pratica l’amministrazione di piazza VI dicembre aveva l’obbligo di allegare gli atti a fondamento della richiesta di pagamento, ovvero la delibera del consiglio comunale del 1 luglio 2010. Infatti, secondo quanto stabilito dalla commissione tributaria, «non compete al contribuente la ricostruzione dei conteggi attraverso difficili operazioni interpretative così come statuito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18415/2005».