In tempo di scadenze per Imu e Tasi, la commissione tributaria provinciale interviene per bocciare un accertamento della vecchia Ici del Comune di Frosinone. Accolto, infatti, il ricorso di una contribuente ciociara contro la richiesta di pagamento, da parte dellâente di piazza VI dicembre, dellâimposta dellâIci per lâanno 2010, più sanzioni e interessi, per un importo di 2.579 euro. La donna ha proposto ricorso alla commissione tributaria che, con una sentenza firmata dal presidente e relatore Costantino Ferrara, ha stabilito, sulla base anche di una vecchia pronuncia della Cassazione, che in casi come questo il Comune deve allegare la delibera allâaccertamento.
Questo per consentire di verificare quali calcoli abbia fatto il Comune per stabilire il proprio credito e per evitare, al contrario, che sia il cittadino a doversi far carico di «difficili operazioni interpretative». In sostanza lâonere di dimostrare lâerroneità dei calcoli spetta allâente e non al contribuente. Anche per metterlo in condizione di contestare immediatamente le pretese a fondamento dellâaccertamento. In pratica la questione sul tavolo era relativa a un parziale versamento della vecchia imposta sulla casa.
Il Comune reclamava la restante quota dellâimposta su unâarea fabbricabile e due immobili di proprietà della ricorrente. Questâultima nel ricorso ne chiedeva lâannullamento per carenza di motivazione. Ovviamente, il Comune, costituitosi in giudizio, sosteneva il rigetto integrale dellâatto. Dal canto suo la commissione, esaminati gli atti della causa, ha rilevato che «dallâavviso di accertamento non si comprende lâiter logico giuridico seguito dal Comune di Frosinone, poiché non risultano indicati gli elementi specifici a sostegno dellâattribuzione del valore venale degli immobili come tutti gli elementi e i parametri di riferimento e lâesposizione dei calcoli effettuati per dimostrare i risultati ottenuti».
In pratica lâamministrazione di piazza VI dicembre aveva lâobbligo di allegare gli atti a fondamento della richiesta di pagamento, ovvero la delibera del consiglio comunale del 1 luglio 2010. Infatti, secondo quanto stabilito dalla commissione tributaria, «non compete al contribuente la ricostruzione dei conteggi attraverso difficili operazioni interpretative così come statuito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18415/2005».