Reparto fantasma con primario, condanne confermate e assoluzioni per il danno erariale. La Corte dei Conti si è pronuciata in Appello sul caso dellâincarico quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia cardiovascolare, affidato nel 2008 al professore Carlo Cellini, nonostante presso lâospedale Umberto I il reparto non venne mai attivato. In primo grado la Corte dei Conti aveva condannato al risarcimento del danno erariale i vertici della Asl dellâepoca: lâex direttore generale della Giancarlo Zotti (116.516 euro); lâex direttore sanitario Raffaele Ciccarelli (69.909 euro); lâallora direttore amministrativo Antonietta Costantini e lâex presidente del collegio sindacale Edoardo Cintolesi. Tutti hanno impugnato la sentenza e ora la Corte dei Conte si è pronunciata in Appello. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi. In secondo grado i giudici contabili hanno rivisto le posizioni della Costantini e di Cintolesi.Â
La Costantini, in qualità di direttore amministrativo, aveva predisposto gli atti per la selezione pubblica. I giudici però scrivono: «Quando il contratto è stato stipulato, la Costantini non occupava più la posizione di direttore amministrativo e non era quindi in grado di intervenire nel senso di unâopposizione alla nomina del Cellini. Né si può dire che alcuni anni prima, quando appunto ella predispose gli atti della procedura selettiva che poi portò allâincarico al Cellini, la stessa doveva prevedere che tale posizione organizzativa, nelle more, non sarebbe stata creata. Lâappello della Costantini deve, pertanto essere accolto perché manca il nesso di causalità tra la condotta della Costantini e lâevento lesivo».Â
Stesso discorso per Cintolesi: «Ha fatto parte del Collegio sindacale che richiese chiarimenti sulla vicenda, a seguito di un esposto. Quando i chiarimenti pervennero il Cintolesi non faceva più parte dellâorgano di controllo che, in diversa composizione, poté esaminarli».
Entrambi quindi sono stati assolti. Secondo i giudici della Corte dei Conti, invece, restano le responsabilità dellâex manager Zotti e del direttore sanitario Ciccarelli.Â
Per quanto riguarda Zotti la Corte scrive: «La sentenza di primo grado ha valutato che nel dicembre del 2008 - quando già il contratto con il dottor Cellini era stato stipulato - vennero iniziati lavori per lâadattamento della sala cardiologica e i lavori vennero terminati solo nel febbraio 2010. Ora è evidente che lo Zotti non ignorava, nella sua qualità , questi fatti. (...) Né può avere rilevanza che nel 2010, quando la Regione modificò il piano sanitario regionale non più prevedendo, presso lâospedale di Frosinone, lâistituzione della struttura complessa di chirurgia cardiovascolare, lo Zotti non rivestisse più la carica di direttore generale dellâAusl di Frosinone, perché il problema è che quandâegli era in carica, indipendentemente dalla previsione o meno del piano sanitario regionale, lâospedale e lâAusl non erano in grado di aprire e rendere operativa lâunità di cui si tratta».
Più complessa la posizione di Ciccarelli: «Il Collegio non ignora che lâappellante in esame non nominò il Cellini (la nomina e la stipula del contratto sono opera dello Zotti), ma il Ciccarelli era il direttore sanitario, cioè la persona che, per lâincarico ricoperto, meglio di ogni altro doveva sapere che â anche ammesso che il Piano sanitario regionale prevedesse la chirurgia cardiovascolare allâospedale di Frosinone â lâunità complessa di chirurgia cardiovascolare non poteva essere aperta, sia perché non vi era la sala operatoria adeguata, sia per la mancanza del personale specializzato».
Per Zotti e Ciccarelli, quindi, sono state confermate le condanne di primo grado.