La violenza in una casa famiglia per minori. Il caso che diventa nazionale. I minori arrestati e condannati (nonostante la ritrattazione della donna). Nel mezzo il Comune di Fiuggi che opta per la chiusura del centro. Ora lâordinanza è stata ritenuta illegittima dal Tar di Latina che ha accolto il ricorso della cooperativa che gestiva la struttura per minori. Il Comune ora dovrà pagare i danni.
A seguito del grave episodio, il Comune aveva revocato lâautorizzazione con contestuale chiusura del centro. Un provvedimento contestato dalla cooperativa per «eccesso di potere» e «violazione del principio di proporzionalità ».
Il Tar aveva accolto la sospensiva, anche se il Comune aveva riordinato la chiusura contando sul fatto che la cooperativa aveva perso la disponibilità dellâimmobile. E dato che tale provvedimento non è stato impugnato, il Tar si è limitato a decidere sulla legittimità dellâatto, senza valutare un possibile annullamento, tanto più che la coop ha poi trasferito il personale ad Alatri.
La coop che si è riservata di proporre unâazione risarcitoria ha ottenuto la dichiarazione di illegittimità dellâordinanza. A nulla è valsa lâobiezione del Comune secondo cui la ricorrente avrebbe sottoscritto un rilascio consensuale dellâimmobile già prima dellâordinanza. Che richiamava le disposizioni per irregolarità nella gestione delle strutture socio-assistenziale e il testo unico degli enti locali. Ma per il Tar la «commistionedipoteri hainfluitosuillâillegittimità dellâordinanza».
Le «gravi violazioni di legge e le gravi disfunzioni assistenziali» alla base del provvedimento vengono ricondotte «soprattutto allâepisodio criminoso,episodio che, però, di per sè non avrebbe potuto giustificare lâirrogazione delle sanzioni». Non più sussistenti nemmeno i presupposti a tutela dellâincolumità pubblica, stante lâarresto dei presunti responsabili, come anche altre circostanze «enfatizzate dallâordinanza» ma «contraddette da precedenti accertamenti ispettivi».
Al contrario il Comune avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio, non avendolo fatto, lâordinanza difetta di proporzionalità . Il Tar ha poi segnalato allâAgenzia delle entrate «quanto riferito e documentato dalla ricorrente» sul contratto di comodato dellâimmobile che avrebbe «in realtà dissimulato un contratto di locazione». Comune condannato anche al pagamento di 2.000 euro di spese legali.